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L’articolo 332 della legge finanziaria (L.311 del 30/12/2004) stabilisce che è fatto obbligo per
le aziende di fornitura dei servizi di acqua, EE e gas, in caso di nuovi contratti di
allacciamento, di comunicare all'
Agenzia delle Entrate i dati catastali
relativi ai nuovi immobili allacciati. È fatto obbligo quindi agli enti di richiedere i dati
catastali, relativi all’immobile, all’utente che fa richiesta di attivazione di una nuova utenza.
Leggi la
circolare 44
Questo norma è intesa alla emersione delle attività economiche con particolare riguardo al
pagamento dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare e decorre dal 01/04/2005 per quanto
riguarda i nuovi contratti di allacciamento mentre per i contratti in corso esiste l’obbligo di
aggiornare i dati catastali solo in caso di rinnovo contrattuale.
Il provvedimento del 16 marzo 2005 del direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Direttore
dell’
Agenzia del Territorio
stabilisce quali sono i dati catastali di identificazione dell’immobile che devono essere
comunicati all’anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica nelle forme e nei modi
previsti.
Per gli immobili urbani sono richiesti i seguenti dati (art 2):
Per i terreni agricoli e i fabbricati rurali
L’indirizzo degli immobili urbani è rappresentato da:
Nei comuni in cui è adottato il sistema tavolate la particella consta di 10 caratteri
alfanumerici, compreso il carattere "." (numeratore (5),separatore e denominatore(4)).
Modulo
Comunicazione dati catastali